Un’importante vittoria ottenuta dai nostri professionisti, destinata a far giurisprudenza, con la Commissione Tributaria regionale di Ancona che ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate – Direzione Pesaro Urbino – relativamente alla sospensione dell’erogazione del rimborso IVA 2014 richiesto dall’Agenzia, per l’ammontare di 1.281.803,39€.

Qui di seguito un breve estratto della sentenza:

[…] il provvedimento di sospensione del rimborso è quindi illegittimo per violazione di legge, difettando i presupposti applicativi di cui all’art. 38 bis comma 3 DPR 633/1972 e nullo per mancanza assoluta di motivazione ex art. 7 L. 212/2000, dal momento che esso, come strutturato, non consente al contribuente dispiegatasi in primo grado e in appello, ha dovuto procedere necessariamente per così dire “al buio”, confrontandosi con le memorie di controdeduzioni dell’Ufficio e “facendosi largo” tra le circolare citate ad usum delphini dall’Agenzia, che ha preteso di interpretare la legge sulla base delle circolari / risoluzioni ministeriali, piuttosto che facendo puntuale applicazione delle norme primarie. […]

Non deve essere dimenticato, infatti, che quello della *** è un credito certo, pienamente riconosciuto come tale dall’Agenzia proprio per la presenza di una polizza fideiussoria [in termini, CASS. 4799/2014] e dai giudici tributari che sino a questo momento sono stati diti dal contribuente. […]

L’appello dell’Ufficio deve quindi essere respinto. Consegue la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell’Ufficio, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

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