Una nuova vittoria per i nostri professionisti e per i nostri clienti!La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro accoglie il nostro ricorso, relativamente alla sospensione del rimborso del credito IVA relativo al secondo trimestre 2016 pari a 427.858,00€.

Qui di seguito un breve estratto della sentenza:

[…] In relazione alla vicenda che occupa l’Ufficio, a partire da legittime ragioni di cautela, sembra aver operato chiedendo al privato garanzie sempre maggiori, così privandolo di un “bene della vita” pacificamente consistente in un diritto soggettivo. […]

Ciò è tanto più censurabile allorquando l’operato dell’Amministrazione si fondi su atti privi di dignità provvedimentale: che è quanto dire privi di rilevanza ed efficacia esterna (cosa di cui, peraltro, l’Ufficio resistente è ben consapevole) […]

È quindi fuori discussione che il provvedimento qui impugnato è stato motivato con la pendenza innanzi a questo Giurisdizione tributaria di processi in grado di appello.. Processi che già in primo grado avevano visto soccombere l’Ufficio. Ora, dal momento che i citati processi si sono conclusi tutti con esito pienamente favorevole per la società […]; che la società ha fornito fin dal 28 novembre  2016 apposita fideiussione bancaria (Unicredit Spa); e che, ad abundatiam, anche il processo penale nei confronti del signor *** *** si è concluso a favore dell’imputato (per prescrizione-per non aver commesso il fatto); ciò premesso, non è chi non veda come il permanere del rifiuto dell’amministrazione a procedere al richiesto rimborso di somma di denaro appartenente alla società istante sia privo di qualsivoglia ragione giuridica.

Così descritta la vicenda l’Ufficio, nel rispetto dei principii costituzionali di legalità e di buon andamento dell’Amministrazione, avrebbe dovuto procedere al rimborso della somma richiesta già all’indomani delle pronunce del Giudice d’appello, la cui pendenza costituisce l’unica motivazione dell’impugnato provvedimento di sospensione del rimborso. […]

Per concludere, il provvedimento qui impugnato deve essere annullato, in quanto divenuto ormai privo di presupposto fattuale, e motivazionale. Effetto dell’annullamento del provvedimento di sospensione del rimborso è, all’evidenza, la ripresa o l’effettuazione del detto rimborso […]

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