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10/03

Stampa scritture contabili

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono al contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2019.
Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La tenuta con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, dei registri contabili è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica degli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Conservazione informatica dei documenti

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti: relativi all’anno 2019; mediante l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi.
Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
16/03

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2020: utilizzando il modello “ordinario” della “Certificazione Unica 2021”, approvato dall’Agenzia delle Entrate; nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
Il flusso telematico può anche essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista): le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati; rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.
Possono essere inviate dopo il 16.3.2021 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2021 (2.11.2021) le certificazioni che non contengo dati da utilizzare per l’elaborazione dei modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021 precompilati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti: i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni; le provvigioni; i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; i redditi esenti.

Certificazione redditi da lavoro

I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2020: delle somme e valori corrisposti; delle ritenute operate; delle detrazioni d’imposta effettuate; dei contributi previdenziali trattenuti.
Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della “Certificazione Unica 2021”, approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Certificazione dividendi

I soggetti che, nel 2020, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione: dei dividendi corrisposti; delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate.

Effettuazione versamenti sospesi per l'emergenza Coronavirus

I soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da Coronavirus che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, che scadevano nei mesi di novembre e dicembre 2020, devono effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi: in un’unica soluzione; oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.3.2021.

Tassa numerazione e bollatura libri e registri

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di: 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro; ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.
L’importo della tassa prescinde: dal numero dei libri e registri; dalle relative pagine.

Versamento saldo IVA 2020

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2020 (modello IVA 2021).
Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti: entro il 30.6.2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; oppure entro il 30.7.2020, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2021; versare l’IVA a debito.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare: le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2021; le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
25/03

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: relativi al mese di febbraio 2021, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di febbraio 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa, mediante trasmissione telematica.
30/03

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere: alla registrazione dei nuovi contratti di locazioni di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2021.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
01/04

Presentazione domande per il ``bonus sponsorizzazioni sportive``

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare, mediante posta elettronica certificata, al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda: relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall’1.7.2020 al 31.12.2020, nei confronti di leghe sportive, società sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti; al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.